Ciao!

From Italy with Love…and a lot of organic fruit! 🥑 🇮🇹

Orteat starts shipping organic products from its Italian farmers to some European countries.

Sorry if you find some Italian words or some mistakes, we are working on improving our International website.

In the meantime, we don't want you to lose the chance to try out our farmers' products!  

Condizioni generali agricoltori

  1. Orteat è una società specializzata nella promozione e distribuzione di prodotti agricoli e/o agroalimentari tramite una piattaforma telematica/ sito web (di seguito la “Piattaforma”);
  2. Il Produttore dichiara di essere in possesso di adeguata esperienza e capacità nella produzione agricola con particolare riguardo ai metodi di coltivazione dei prodotti presenti nel proprio certificato di conformità;
  3. le Parti hanno espresso il loro interesse a collaborare per la commercializzazione delle coltivazioni del Produttore tramite la Piattaforma di Orteat;
  4. con il presente Contratto, come di seguito definito, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della fornitura e commercializzazione della produzione agricola del Produttore ai clienti di Orteat.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e pattuiscono quanto segue

 1. Oggetto del contratto.

Per l’intera durata del Contratto le Parti si impegnano rispettivamente a:

  1. per quanto riguarda Orteat, ad agevolare la commercializzazione dei prodotti biologici del Produttore, attraverso la messa a disposizione di una piattaforma telematica/sito web dedicati alla clientela e la condivisione col Produttore di parte del proprio know how in materia di distribuzione di prodotti agricoli e/o agroalimentari;
  2. per quanto riguarda il Produttore, a mettere a disposizione della clientela di Orteat, nei modi e nei termini di cui al presente accordo, la propria produzione agricola e agroalimentare.

 

  1. Disposizioni sulla pubblicizzazione del prodotto

Ai fini della presentazione dell’attività del Produttore e della pubblicizzazione dei prodotti dello stesso sul sito web della società, Orteat si impegna, a porre in essere le operazioni e ad acquisire i materiali necessari (es. foto dell’azienda del Produttore), anche avvalendosi dell’opera di terzi, con possibile ripetizione verso il Produttore degli interi costi sostenuti a tal fine.

Resta inteso che l’ammontare dei suddetti costi sarà comunicato previamente da Orteat al Produttore; questi può rifiutarsi di sostenere gli stessi, con comunicazione da effettuarsi in forma scritta e in ogni caso prima dell’avvio delle attività di cui al comma precedente, salvo il diritto convenuto dalle parti a favore di Orteat di recedere dal contratto.

Il Produttore autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione sul sito internet, sui profili social e sui depliant di Orteat, della ragione sociale, delle immagini dei prodotti e della propria azienda agricola nonché del proprio nome e della propria immagine personale, e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

 

  1. Obblighi e vincoli del Produttore relativi a raccolta, selezione, informazioni, confezionamento, e spedizione dei prodotti.

Il Produttore si impegna a raccogliere e a spedire i propri prodotti con le modalità e nei termini di cui all’ Allegato 1 (Tipologia prodotti, prezzo, quantità di Orteat);

Il Produttore si obbliga a utilizzare per ogni spedizione effettuata per conto di Orteat esclusivamente i propri prodotti e a selezionare gli stessi accuratamente, in modo che siano integri e sani.

Il Produttore dichiara di aver depositato presso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) la Segnalazione Certificata Di Inizio Attività, come previsto dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, necessaria per la commercializzazione di beni per via elettronica (on-line).

Il Produttore si obbliga altresì a aggiornare su base settimanale Orteat sulle eventuali modifiche della varietà dei prodotti offerti (a titolo esemplificativo si impegna a comunicare eventuali prodotti non più disponibili o nuovi prodotti da mettere a disposizione).

Per quanto concerne la spedizione e il confezionamento dei Prodotti, il Produttore si impegna ad utilizzare, a proprie spese, esclusivamente imballaggi riportanti il logo di Orteat, i quali dovranno essere acquistati dal Produttore presso uno dei fornitori autorizzati individuati da Orteat. Nel caso in cui il Produttore intenda acquistare il materiale per gli imballaggi presso un fornitore terzo rispetto a quelli individuati da Orteat dovrà preventivamente ottenerne da quest’ultima l’autorizzazione per iscritto.

È, inoltre, fatto divieto al Produttore di utilizzare gli imballaggi riportanti il marchio di Orteat per la vendita a terze parti.

 

  1. Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).

Il Produttore si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore.

Il Produttore si obbliga, pertanto, ad osservare le norme in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dichiara:

  • di aver provveduto – laddove la legge lo imponga – alla nomina del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • di essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere e di essere pienamente cosciente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività;
  • di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver predisposto il documento di prevenzione e protezione (DVR) ai sensi dell’art. 17 comma 1 e 26 del D.Lgs 81/08;
  • di possedere le risorse tecniche per eseguire il servizio richiesto;
  • di fornire ai propri dipendenti tutte le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione del servizio;
  • di aver assolto all’obbligo di informazione e formazione del personale ai sensi degli art. 36 e art 37 del D.Lgs 81/08;
  • di aver fornito al personale i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti dalla normativa vigente;
  • che il personale dell’impresa risulta sottoposto a sorveglianza sanitaria ed idoneo alla mansione specifica secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs 81/08;
  • che la ditta ha adottato tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze così come richiesto dal D.Lgs 81/08;
  • che non sussistono motivi ostativi all’accettazione dell’incarico;
  • di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione od interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08.

 

  1. Altri obblighi.

Il Produttore si assume ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi e fiscali relativamente al proprio personale, nonché ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati dal medesimo personale nello svolgimento del lavoro, e pertanto dichiara:

  • di riconoscere al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza, nonché di provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, provvedendo ai regolari versamenti dei contributivi e delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro;
  • di aver provveduto alla stipula delle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per responsabilità civile verso terzi relativa a persone o cose secondo un massimale idoneo.

A copertura delle spese di gestione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per gli audit di cui al successivo art.6 nonchè quelle relative alle analisi preliminari sui prodotti, il Produttore si impegna a corrispondere a Orteat un contributo una tantum di 150,00 € (Euro centocinquanta/00) i quali verranno detratti dai corrispettivi spettanti al Produttore sulle prime vendite fino a concorrenza del dovuto.

Il Produttore si impegna altresì a fornire la documentazione di cui Allegato 2 (visura camerale, certificato biologico) in corso di validità e a mantenere e/o rinnovare tali certificazioni per tutta la durata del Contratto.

Infine, il Produttore accetta di sottostare alle logiche di rating da parte degli utenti della Piattaforma, prendendo atto che un rating medio inferiore a 4.1 su 5 può comportare l’esclusione del produttore dalla piattaforma.

Nel caso in cui, a seguito di controlli o ispezioni effettuati presso il Produttore da parte di soggetti terzi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, enti pubblici preposti, enti di certificazione, ecc.), dovessero essere accertate e rilevate delle non conformità, criticità e/o violazioni normative, il Produttore si impegna a darne comunicazione a Orteat tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

 

  1. Verifiche e ispezioni (audit).

Per l’intera durata dell’accordo e per i 12 (dodici) mesi successivi alla risoluzione del contratto, Orteat si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento e senza alcun preavviso, delle verifiche ed ispezioni presso le sedi produttive del Produttore allo scopo di verificare la conformità dei prodotti alle specifiche qualitative come definite tra le Parti, l’assenza di residui, e in generale, la conformità delle procedure adottate a quanto indicato nel presente contratto ovvero dalla normativa vigente.

Resta inteso che tali verifiche potranno essere effettuate direttamente dal personale di Orteat e/o da soggetti terzi dalla stessa incaricati. In relazione a tali verifiche Orteat potrà, altresì, avvalersi di analisi di laboratorio presso centri specializzati individuati dalla stessa.

Le parti prendono, altresì, atto che Orteat potrà inoltre verificare la qualità dei prodotti e il rispetto degli standard previsti effettuando acquisti anonimi dal produttore.

Qualora a seguito di tali ispezioni o verifiche dovessero emergere circostanze tali da indurre a ritenere che i prodotti non siano o non saranno conformi ad una qualunque delle garanzie richieste al Prodottore in forza del presente contratto e dei documenti ad esso allegati, Orteat si riserva la facoltà di risolvere di diritto, per grave inadempimento del Produttore, il presente contratto, salvo il diritto di intraprendere eventuali azioni per il risarcimento del danno.

 

  1. Quantità della produzione destinata a Orteat.

Il Produttore si obbliga a destinare alla commercializzazione sulla Piattaforma di Orteat una quantità della produzione mensile ottenuta in misura non inferiore ai valori di cui all’Allegato 1 (Tipologia prodotti, prezzo, quantità di Orteat) commisurati alla tipologia del prodotto.

 

  1. Corrispettivo di Orteat.

Orteat incasserà dai propri Clienti il corrispettivo relativo alla vendita dei prodotti sulla piattaforma.

 

  1. Condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del Produttore.

L’importo del corrispettivo del Produttore è indicato nell’Allegato 1 – Tipologia prodotti, prezzo, quantità di Orteat.

Orteat provvederà entro i primi giorni del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la spedizione, a inviare il riepilogo delle vendite che il Produttore dovrà fatturare.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, idoneo a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario, e sarà effettuato entro la fine del mese in cui è stata emessa la fattura.

 

  1. Durata del contratto.

Il presente Contratto ha durata annuale con decorrenza dalla data odierna e si rinnova tacitamente e automaticamente, per un periodo di eguale durata, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. o p.e.c. entro 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del contratto.

Resta inteso che Orteat può recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione, previa comunicazione scritta al Produttore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

 

  1. Riservatezza.

Per tutta la durata del presente Contratto e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla conclusione del presente Contratto, il Produttore si impegna a non fornire, comunicare, divulgare a terzi, rendere accessibili o comunque ad non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente Contratto, qualsiasi notizia o informazione, trasmessagli o comunque acquista nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, afferente la struttura, l’organizzazione , le politiche amministrative o commerciali della società nonché qualsiasi altra informazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

  1. Divieto di vendita diretta e on-line.

È fatto divieto al Produttore di effettuare, senza il preventivo consenso scritto di Orteat, la vendita diretta dei suoi prodotti ai clienti di Orteat, sia in proprio sia attraverso soggetti terzi.

È fatto, altresì, divieto al Produttore di vendere, sia direttamente sia indirettamente tramite soggetti terzi, senza il preventivo consenso scritto di Orteat, i propri prodotti tramite altre piattaforme online.

Viene fatta salva la possibilità per le parti di derogare in forma scritta alle disposizioni di cui al presente paragrafo. A tal fine il Produttore dovrà trasmettere una richiesta via email/PEC ad Orteat, la quale potrà, a proprio insindacabile giudizio e discrezione, accoglierla o declinarla. In ogni caso, l’accoglimento della richiesta del Produttore, dovrà rivestire – ai fini della sua validità ed efficacia – la forma scritta.

 

  1. Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta inviata da Orteat, qualora il Produttore:

  1. non rispetti i requisiti e gli standard qualitativi indicati agli Allegati 1 e 3.;
  2. sia soggetto a procedure concorsuali, fallimento, liquidazione, mutamento della proprietà, controllo o struttura;
  3. non rispetti gli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 del presente contratto;
  4. non adempia agli obblighi relativi a raccolta, selezione, informazioni e confezionamento dei prodotti di cui all’art. 3 o non consenta le visite e/o ispezioni dell’azienda di cui all’art. 6 del presente contratto.
  5. il rating di cui all’art. 4 del presente contratto sia inferiore a 4.1 su 5.

 

  1. Penali.

Il Produttore sarà tenuto al pagamento in favore di Orteat a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito, di una somma pari al ricavato delle vendite dei suoi prodotti nei 12 (dodici) mesi precedenti all’ultimo ordine, ovvero di 5.000 euro ove il ricavato fosse inferiore a tale importo, in caso di:

  1. violazione del divieto di vendita diretta e on-line ovvero del patto di esclusività di cui all’art. 12 del presente contratto;
  2. inadempimento degli obblighi di confidenzialità e riservatezza di cui all’art. 11;
  3. destinazione a Orteat e/o ai clienti di quest’ultima di prodotti non realmente biologici e di violazione del codice etico di cui all’Allegato 3;
  4. violazione della normativa inerente alla sicurezza sul lavoro ex lgs. 81/2008, per la quale si rinvia all’art. 4 del presente contratto.

Nel caso in cui il Produttore abbia trasmesso ai clienti di Orteat prodotti che non siano conformi agli standard qualitativi di cui agli allegati del presente contratto, è pattuito che – a titolo di penale – Orteat non verserà alcun corrispettivo al Produttore, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

 

  1. Responsabilità.

Il Produttore si impegna a tenere indenne e manlevare Orteat da qualunque richiesta e/o pretesa, di natura giudiziale e non giudiziale, avanzata da terzi a qualunque titolo o causa in relazione alla esecuzione dell’accordo contrattuale esistente con la stessa nella misura in cui tale doglianza sia ascrivibile a fatto del Produttore stesso.

Se i prodotti consegnati al cliente risultano essere non integri o comunque danneggiati per cause imputabili al produttore, in misura superiore al 5% del peso spedito, il costo sostenuto per ristorare il cliente, determinato in misura pari al prezzo di vendita al cliente al kg, verrà addebitato al Produttore.

Se i prodotti risultano invece danneggiati a causa delle modalità di trasporto (scatola rovinata o schiacciata) o dei tempi eccessivamente lunghi di consegna (oltre i 7 gg dalla data di spedizione), su eventuale richiesta del Cliente, saranno sostenute da Orteat le spese relative ai costi di imballaggio e di trasporto per la spedizione di una nuova confezione, mentre sarà a carico del Produttore la fornitura dei nuovi prodotti per soddisfare le esigenze di acquisto manifestate dalla clientela.

 

  1. Trattamento dei dati personali.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati che verranno scambiati tra le parti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge e saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza anche mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

Il Produttore dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed in particolare di essere stato informato circa il fatto che i suoi dati (nonché quelli di eventuali suoi dipendenti/collaboratori) saranno trattati dall’altra parte in qualità di Titolare del Trattamento per finalità strettamente funzionali all’instaurazione ed esecuzione del presente contratto.

Infine, il Produttore si impegna sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento.

 

  1. Divieto di cessione del contratto.

Le parti concordano che è fatto espresso ed assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il presente contratto.

 

  1. Invalidità parziale.

Nel caso in cui una o più clausole del presente contratto o di un ordine di acquisto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti clausole rimarranno comunque in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e le intenzioni delle Parti nella stipula degli stessi.

 

  1. Modifiche.

Eventuali modifiche alle presenti condizioni generali dovranno essere pattuite a pena di nullità per iscritto.

 

  1. Legge applicabile e Foro competente.

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto e ai suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del foro di Milano.

 

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